Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della liberta' personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni. (( Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti ad interruzioni del servizio. )) Il militare subisce una detrazione di anzianita' anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
