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Il militare in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti a interruzioni del servizio. Il militare subisce una detrazione di anzianita' anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati. 5. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.
Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 1 gennaio 2017
