Art. 1
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Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi ad eccezione dell'articolo 29 - le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria - compresi i film a disegni animati - che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 aprile 1963 al 30 giugno 1964.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1963 al 5 febbraio 1999
