Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1999 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1999 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1963 al 5 febbraio 1999. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi ad eccezione dell'articolo 29 - le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria - compresi i film a disegni animati - che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 aprile 1963 al 30 giugno 1964.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 21 DICEMBRE 1998, N. 492
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;76~art1 · fonte del testo