Art. 2
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1963 al 5 febbraio 1999
