Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1999 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1999 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs 21 dicembre 1998, n. 492.
Abrogato dal 5 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1963 al 5 febbraio 1999. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 21 DICEMBRE 1998, N. 492
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;76~art2 · fonte del testo