Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;".
Testo vigente dal 5 dicembre 1991
