Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;".

Testo vigente dal 5 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-27;383~art1 · fonte su Normattiva