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Le disposizioni del precedente articolo 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005. I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validita' ai fini dell'avanzamento.
Testo in vigore dal 3 novembre 1986 al 9 ottobre 2010
