Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni del precedente articolo 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005. I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validita' ai fini dell'avanzamento.

Testo in vigore dal 3 novembre 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-10-04;724~art5 · fonte su Normattiva