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L'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, e' sostituito dal seguente: "Il Corpo di commissariato aeronautico: esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonche' degli altri materiali ordinari; svolge attivita' di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti".
Testo in vigore dal 3 novembre 1986 al 9 ottobre 2010
