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Al quadro I - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 1, sono soppresse le parole: "corso superiore di istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (2)".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1972 al 9 ottobre 2010
