Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, alla lettera a) del secondo comma, e' modificato come segue: "a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto".
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008
