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L'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, alla lettera a) del secondo comma, e' modificato come segue: "a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto".

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;356~art2 · fonte del testo