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Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, riguardante l'integrazione delle norme transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, sono estese agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che negli anni 1966, 1967 e 1968, si siano trovati o si trovino nelle stesse condizioni previste dall'articolo predetto.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
