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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.994.850 per l'anno finanziario 1968, si fara' fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;22~art3 · fonte del testo