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I numeri 3) e 4) dell'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: "3) il programma degli esami quando il concorso si svolga per soli esami o per titoli ed esami;

  • 4)ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalita' per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera e) dell'articolo 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalita' per la valutazione delle prove di esame". I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo articolo 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art10 · fonte del testo