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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche del personale delle navi traghetto, riservati a coloro che risultano aver prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi nell'ultimo quinquennio precedente la data dei bandi di concorso. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e' prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed e' fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima. Il limite massimo di eta', previsto dall'articolo 3 di cui al precedente secondo comma, e' elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale, inquadrati ai sensi del presente articolo nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente primo comma, viene collocato a riposo d'ufficio al compimento di eta' di cui alla tabella (allegato n. 15) annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425, salva la facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 165 della legge medesima. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1969, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di personale nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art12 · fonte del testo