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All'articolo 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono soppresse le seguenti parole: "...e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art16 · fonte del testo