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In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalita' di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art17 · fonte del testo