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Il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265 a favore del personale rivestito delle qualifiche di capo squadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1ª classe, e' esteso, con le stesse modalita' e la stessa decorrenza, ai dipendenti con qualifica di conduttore principale ad personam, guardiano ad personam e verificatore, nonche' ai dipendenti promossi alle qualifiche di commesso ad personam o di aiutante da quella di di capo squadra manovali.
Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
