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Le disposizioni di cui al comma, terzo dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento di pensione eccezionale concesso con decorrenza, anteriore alla data di entrata in vigore della citata, legge 26 marzo 1958, n. 425, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento piu' favorevole da assegnarsi, delle norme in vigore alla data, di cessazione dal servizio. E' fatto salvo il trattamento goduto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora esso risulti di rapporto superiore a quello determinato in base alle norme del precedente comma. Per le cessazioni dal servizio e per i casi di morte di ex dipendenti in pensione, entrambi avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere il trattamento eccezionale di pensione di cui al sesto comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificata dalla presente legge, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge Agli aventi causa del pensionato deceduto prima della scadenza di detto triennio, e' concesso un ulteriore termine di due anni a decorrere dalla morte del dante causa.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art2 · fonte del testo