Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La lettera a) dell'articolo 194, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituita dalla seguente: "a) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data, suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio". Il limite di eta' indicato nell'ultimo comma del medesimo articolo 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425. All'articolo 194 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al componimento del limite di eta' di cui all'annessa tabella (allegato numero 15), salva la facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo".
Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
