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La lettera a) dell'articolo 213, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituita dalla seguente: "a) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di eta' che e' elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio". L'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e sostituito dal seguente: "Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di eta' di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 23 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio".

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;304~art9 · fonte del testo