Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento previsto dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, e' attribuito, in ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 31 agosto 1974
