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I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

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