L'articolo 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10 bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000".

Testo vigente dal 27 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-01;514~art3 · fonte del testo