L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dai seguenti: "Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualita' di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione "articolo 30 de testo unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto e' punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico. La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane. Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno. L'abusiva apposizione delle tabelle e' punita con la ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, piu' lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente. L'apposizione di dette tabelle non e' soggetta ad alcuna tassazione".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1976

    Questione infondata
    25 marzo 1976

    Il fenomeno della caccia non può essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di libertà individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. è elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la libertà di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facoltà limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di libertà di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 842 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art9 · fonte su Normattiva