L'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 39. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unita' da diporto senza la prescritta abilitazione e' punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/1999

    Questione infondata
    21 gennaio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 l. 26 aprile 1986, n. 193, in quanto identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 297 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare il precedente orientamento. - O. n. 297/98.

    Art. 3 cost. · Art. 1231 c.nav. · Art. 22 Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 297/1998

    Questione infondata
    18 luglio 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, impugnato in quanto, per la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, prevede sanzioni penali più severe di quelle applicabili - secondo il prevalente orientamento della Cassazione - in base all'art. 1231 del codice della navigazione, per l'ipotesi - dal giudice 'a quò ritenuta più grave - della conduzione per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi) di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, riguardo alle condizioni di applicabilità del principio di eguaglianza e alla discrezionalità del legislatore, e relativi limiti, in ordine alla configurazione delle fattispecie criminose, va infatti rilevato che le due fattispecie messe a confronto dall'autorità rimettente, essendo diverse sia rispetto allo scopo dell'attività - in un caso diportistico e nell'altro lucrativo - sia rispetto alla tipologia della navigazione - che può riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non professionale e nell'altro professionale, sia rispetto al titolo la cui mancanza è sanzionata, non solo non sono identiche ma neppure omogenee e pertanto, non potendo l'indicato 'tertium comparationis' essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole. - Riguardo ai principi su richiamati, v. S. nn. 431/1997, 65/1996, 237/1995 e 139/1984, nonché S. nn. 84/1997, 313/1995, 341/1994 e 333/1991. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 1231 c.nav. · Art. 134 c.nav. · Art. 22 Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art22 · fonte su Normattiva