È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, impugnato in quanto, per la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, prevede sanzioni penali più severe di quelle applicabili - secondo il prevalente orientamento della Cassazione - in base all'art. 1231 del codice della navigazione, per l'ipotesi - dal giudice 'a quò ritenuta più grave - della conduzione per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi) di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, riguardo alle condizioni di applicabilità del principio di eguaglianza e alla discrezionalità del legislatore, e relativi limiti, in ordine alla configurazione delle fattispecie criminose, va infatti rilevato che le due fattispecie messe a confronto dall'autorità rimettente, essendo diverse sia rispetto allo scopo dell'attività - in un caso diportistico e nell'altro lucrativo - sia rispetto alla tipologia della navigazione - che può riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non professionale e nell'altro professionale, sia rispetto al titolo la cui mancanza è sanzionata, non solo non sono identiche ma neppure omogenee e pertanto, non potendo l'indicato 'tertium comparationis' essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole. - Riguardo ai principi su richiamati, v. S. nn. 431/1997, 65/1996, 237/1995 e 139/1984, nonché S. nn. 84/1997, 313/1995, 341/1994 e 333/1991. red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 1231 c.nav. · Art. 134 c.nav. · Art. 22 Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico