Il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto".
Testo vigente dal 27 luglio 1959
