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All'art. 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e' aggiunto il comma seguente: "Il Provveditorato potra' contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella misura che sara' stabilita con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro".

Testo in vigore dal 9 settembre 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;797~art3 · fonte del testo