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Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Provveditorato al porto sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato. I contributi dello Stato e degli altri Enti pubblici e di privati disposti a favore del Provveditorato al porto, come pure gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti da contrarsi con lo Stato o qualsiasi altro Ente o persona, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici ed arredamenti connessi con i compiti affidati all'Ente, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

Testo in vigore dal 9 settembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;797~art5 · fonte del testo