In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il piu' anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.
Testo vigente dal 23 luglio 1984
