Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' sostituito dal seguente: "I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione". All'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio".

Testo vigente dal 8 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;426~art2 · fonte su Normattiva