L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982. Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Testo vigente dal 1 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-27;22~art2 · fonte su Normattiva