Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' sostituito dal seguente: "I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonche' a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici".

Testo vigente dal 1 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-27;22~art3 · fonte su Normattiva