Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianita', una o piu' classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianita' effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. L'anticipata attribuzione di una classe di stipendio puo' essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente cui appartengono per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica. Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso piu' di due volte nella stessa qualifica. L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianita' dal nuovo livello retributivo raggiunto.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art17 · fonte su Normattiva