Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Art. 1 — Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione
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Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:
- 1)preparazione e capacita' tecnico-professionale;
- 2)laboriosita' e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;
- 3)precedenti relativi al servizio prestato. Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato puo' essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalita' piu' idonee ed anche con accertamenti diretti. Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facolta' di presentare le proprie osservazioni. La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
