Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1985

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1985

    Dal momento che per la nomina a magistrato di Cassazione cessa di vigere il sistema degli scrutini e subentra invece un sistema di progressione a ruolo aperto, fondato su differenti criteri valutativi e ordinato secondo la regola che i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, emerge un interesse alla progressione anche in capo a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi. In tale situazione non trova giustificazione che i magistrati già astenutisi dagli scrutini siano equiparati, quanto alla decorrenza della nomina a magistrato di Cassazione, ai magistrati già scrutinati con esito sfavorevole, per i quali detta decorrenza coincide con la data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo ordinamento, anziché ai magistrati meno anziani che nel precedente ordinamento non avevano ancora raggiunto l'anzianità minima per essere scrutinati, per i quali, invece, la decorrenza medesima retroagisce al compimento di sette anni dalla nomina a magistrato di Corte di appello. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente art. 7 - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.

    Art. 21 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art21 · fonte su Normattiva