Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Art. 15 — Collocamento nel ruolo di anzianita
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Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianita' prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
