Art. 16 — Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianita
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Ai fini della dichiarazione di idoneita' alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianita' di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianita' li precedono indipendentemente dalla anzianita' predetta.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in G.U. 1a s.s. G.U. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianita' di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziche' ai magistrati che raggiungano una anzianita' di otto anni dalla dichiarazione di idoneita', di cui all'art. 7".
Testo in vigore dal 21 maggio 1982 al 28 luglio 2006
