Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

Art. 16 — Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianita

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Ai fini della dichiarazione di idoneita' alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianita' di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianita' li precedono indipendentemente dalla anzianita' predetta.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in G.U. 1a s.s. G.U. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianita' di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziche' ai magistrati che raggiungano una anzianita' di otto anni dalla dichiarazione di idoneita', di cui all'art. 7".

Testo in vigore dal 21 maggio 1982 al 28 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1978

    Questione infondata
    16 gennaio 1978

    L'ordinamento vigente non contempla una piena uniformita` di disciplina quanto all'attribuzione delle funzioni e all'assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei Conti; ne` dalla unitarieta` in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza puo` farsi derivare la necessita` di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le magistrature anzidette. Quanto all'Avvocatura dello Stato, a parte la considerazione che nella Costituzione non e` presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale delle sue funzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 100 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art16 · fonte su Normattiva