Art. 19 — Conferimento degli uffici direttivi superiori
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Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 21 maggio 1982
