Art. 19 — Conferimento degli uffici direttivi superiori
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Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in 1 s.s. relativa alla G.U. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio"
Testo in vigore dal 21 maggio 1982 al 28 luglio 2006
