Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Art. 2 — Pareri del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione
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Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:
- 1)per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;
- 2)per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;
- 3)per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il consiglio di amministrazione e' composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
