Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

  • 1)per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;
  • 2)per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;
  • 3)per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il consiglio di amministrazione e' composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art2 · fonte su Normattiva