Art. 20 — Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente
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Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1 gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianita' alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
