Art. 22 — Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori
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I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 16 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
