Art. 8 — Rinuncia alla nomina
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La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. In tale caso la nuova nomina e' conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
