Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e' sostituito dal seguente: "I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".

Testo vigente dal 22 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;461~artunico · fonte su Normattiva