L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito dal seguente: "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, e' punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila. Nei casi piu' gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi".

Testo vigente dal 23 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;202~art3 · fonte su Normattiva