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Il primo e il quarto comma dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono abrogati. Il punto b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente: "b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad uno o piu' dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-08;687~art2 · fonte su Normattiva