Art. 10 — Modalità per le gare d'appalto
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1984 al 13 maggio 2000. 162 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687 Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, puo' essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, e' eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687 Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi e' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art10 · fonte del testo