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Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non e' dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dall'articolo 2 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e da ogni altra disposizione. Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante ne da' comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto albo, il comitato centrale puo' disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario e' accertata dall'amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000
