Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'. Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entita' e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento. In ogni caso l'attivita' professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorche' l'incompatibilita' non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita' medesima e' stata svolta. Il comitato dei delegati puo' esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi. Sono esonerati dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

Testo vigente dal 30 luglio 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 420/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    Il precetto dell'art. 38, comma secondo (richiamato in collegamento agli artt. 1 e 36) della Costituzione non può estendere la sua funzione di garanzia nei confronti di attività svolte in violazione di precise norme di legge e, in particolare, di quelle intese alla tutela dell'interesse generale alla continuità e alla obiettività della professione forense. Pertanto è del tutto legittima l'esclusione dal diritto al trattamento di quiescenza nei confronti dei soggetti che - nello stesso periodo di esercizio della professione forense - si siano trovati in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento (art. 3 R.D.L. n. 1578/1933), ancorché non accertate ne' perseguite. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della Legge 22 luglio 1975, n. 319 - richiamato nella legge 20 settembre 1980, n. 576 - in riferimento agli artt. 1, 36 e 38 Cost.). - S.nn. 169/1986; 31 e 169/1987.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art2 · fonte su Normattiva